Che cos’è 

La legge 5 febbraio 1992 n.104 stabilisce i principi sui diritti, l’ integrazione sociale e l’assistenza alla persona disabile.

Grazie ad essa è potete ottenere il riconoscimento dello stato di handicap, oppure il riconoscimento di handicap grave, (art.3 comma 3) che dà diritto al lavoratore disabile, o al familiare che lo assiste, di avere una serie di servizi di sostegno.

 

Chi ne ha diritto?

La legge considera persona con handicap colui che

presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art.2).

I servizi di cui la persona disabile può disporre variano a seconda della percentuale della sua invalidità calcolata da una apposita commissione medica:

“Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (art. 3 comma 3).

 

Come si richiede

Dovete seguire i seguenti passaggi:

 

  1. Rivolgetevi al vostro Medico di famiglia

    Le persone con una disabilità certificata da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale devono rivolgersi al proprio medico di famiglia con tutta la documentazione medica specialistica a loro disposizione.

    Il medico di famiglia si occuperà di inviare la prima richiesta all’INPS per il riconoscimento della disabilità.

    Il medico di base rilascerà all’interessato o a un suo familiare la ricevuta con il protocollo della richiesta.

  2. Inviate per via telematica all’INPS (tramite patronato o commercialista).

    L’interessato, con il modulo rilasciato dal medico di base, dovrà rivolgersi ad un patronato oppure al proprio commercialista per l’invio della domanda all’INPS.
  3. Verrete contattati dalla Asl per la visita di accertamento della Disabilità.

    L’interessato verrà contattato (tramite sms) per l’appuntamento con la commissione medica nella Asl di riferimento, che accerterà la disabilità.

    Qualora il disabile non riesca a muoversi, con apposita richiesta da parte del medico di famiglia, la commissione medica potrà recarsi direttamente a domicilio.

  4. Attendete i risultati dell'accertamento da parte della commissione medica

    Il verbale con l’esito della visita presso la commissione medica, vi verrà inviato presso il vostro domicilio in forma cartacea.

 

Riferimento Normativo: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104