Il Comune di residenza predispone il piano individualizzato di sostegno (Legge 162/98) in collaborazione con il disabile o la sua famiglia e, se necessario, con i servizi sanitari del territorio, sulla base di apposite schede:

 

La "scheda salute" (Legge 162)

Descrive la situazione della persona con disabilità.

La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di base, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionato, che abbia in cura la persona disabile.

Gli eventuali costi per la compilazione della scheda salute da parte del medico sono a carico del richiedente.

Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato e le loro condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda.

 

La "Scheda Sociale"

Descrive le altre informazioni necessarie per predisporre il piano personalizzato Legge 162 (età, servizi fruiti, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio …).

Questa scheda deve essere compilata e firmata dall’assistente sociale, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata.

In base alle informazioni riportate nelle due schede, il Comune attribuirà al piano personalizzato un punteggio, necessario per individuare l’entità massima del finanziamento concedibile.

Successivamente, l'Ente determinerà l’importo che potrà essere effettivamente assegnato in base al reddito Isee dell’interessato; per i redditi annui non superiori ai 9 mila euro l’importo massimo concedibile non subirà alcuna decurtazione.