Descrizione Legge 162/98

La Regione Autonoma della Sardegna finanzia i Comuni per interventi di sostegno  (Legge 162/98 ) a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

 

Beneficiari Legge 162/98

Bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave residenti in Sardegna in possesso della certificazione di disabilità grave rilasciata dall'Inps o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992).

Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.

 

Come si richiede il Sostegno Legge 162

Periodicamente la Regione Sardegna pubblica un bando specifico.

La persona disabile interessata (oppure, per suo conto, la persona delegata, il tutore, il titolare della patria potestà o l'amministratore di sostegno) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di residenza.

Entro i termini previsti dagli Uffici Comunali, bisogna presentare i seguenti documenti

  • ultima dichiarazione Isee dell’interessato;
  • autocertificazione sulla capacità economica del destinatario del piano, firmata da quest’ultimo o dalla persona incaricata
  • certificazione di disabilità, se non ancora in possesso del Comune

 

La Regione Sardegna verifica la documentazione presentata e, in caso di esito positivo, approva i piani attivati, disponendone il finanziamento al Comune di residenza o di domicilio del beneficiario.

I comuni possono gestire i finanziamenti in forma diretta: fornendo loro il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta: prevedendo che sia il beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che svolgono il servizio.

Il Comune di residenza predispone il piano individualizzato di sostegno (Legge 162/98) in collaborazione con il disabile o la sua famiglia e, se necessario, con i servizi sanitari del territorio, sulla base di apposite schede:

 

La "scheda salute" (Legge 162)

Descrive la situazione della persona con disabilità.

La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di base, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionato, che abbia in cura la persona disabile.

Gli eventuali costi per la compilazione della scheda salute da parte del medico sono a carico del richiedente.

Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato e le loro condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda.

 

La "Scheda Sociale"

Descrive le altre informazioni necessarie per predisporre il piano personalizzato Legge 162 (età, servizi fruiti, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio …).

Questa scheda deve essere compilata e firmata dall’assistente sociale, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata.

In base alle informazioni riportate nelle due schede, il Comune attribuirà al piano personalizzato un punteggio, necessario per individuare l’entità massima del finanziamento concedibile.

Successivamente, l'Ente determinerà l’importo che potrà essere effettivamente assegnato in base al reddito Isee dell’interessato; per i redditi annui non superiori ai 9 mila euro l’importo massimo concedibile non subirà alcuna decurtazione.